Art. 7
Equipaggiamento dei veicoli CIT
In vigore dal 16 nov 2011
Equipaggiamento dei veicoli CIT
1. I veicoli CIT utilizzati sono dotati di un sistema di posizionamento globale via satellite. Il centro di controllo dell’impresa CIT è in grado di localizzare continuativamente e con precisione i propri veicoli.
2. I veicoli CIT sono dotati di strumenti di comunicazione appropriati che consentono di prendere contatto in qualunque momento con il centro di controllo dell’impresa CIT che gestisce i veicoli e con le autorità nazionali competenti. I numeri d’emergenza per contattare le autorità di polizia nello Stato membro di transito o negli Stati membri ospitanti sono disponibili a bordo del veicolo.
3. I veicoli CIT sono equipaggiati in modo che sia possibile registrare l’ora e il luogo in cui vengono effettuate le consegne e i prelievi di contante in euro, al fine di consentire che in ogni momento sia controllata la proporzione di consegne/prelievi di contante in euro di cui all’, lettera b).
4. Per i veicoli CIT dotati di IBNS, l’IBNS utilizzato è conforme all’allegato II ed è omologato in uno Stato membro partecipante. In caso di richiesta di verifica avanzata dalle autorità dello Stato membro d’origine, dello Stato membro ospitante o dello Stato membro di transito, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di contante in euro in veicoli CIT dotati di IBNS forniscono entro quarantotto ore la documentazione scritta comprovante l’avvenuta approvazione del modello IBNS.
Storico versioni
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