Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Stati membri partecipanti», gli Stati membri la cui moneta è l’euro; b) «trasporto transfrontaliero su strada di contante in euro», il trasporto, da uno Stato membro partecipante, su strada tramite un veicolo CIT, di banconote o monete metalliche, effettuato in modo professionale, dietro remunerazione, per conto di terzi, o effettuato nell’ambito di un’impresa di trasporto di contante (cash-in-transit, «CIT») per la fornitura di banconote o monete metalliche in euro, o la raccolta delle stesse da uno o più luoghi in uno o più altri Stati membri partecipanti e nello Stato membro d’origine, fatto salvo il trasporto di non più del 20 % di contante in una valuta diversa dall’euro rispetto al valore totale del contante trasportato nello stesso veicolo CIT, qualora almeno la maggior parte delle consegne/prelievi di contante in euro effettuati da un veicolo CIT nell’arco della giornata stessa avvenga nel territorio dello Stato membro ospitante o, nel caso di trasporti da punto a punto, qualora il trasporto avvenga fra due diversi Stati membri partecipanti; c) «licenza per il CIT transfrontaliero», una licenza rilasciata dall’autorità preposta dello Stato membro d’origine che autorizza il titolare a effettuare trasporti transfrontalieri su strada di contante in euro fra gli Stati membri partecipanti, ai sensi di quando disposto dal presente regolamento; d) «autorità che ha rilasciato la licenza», l’autorità dello Stato membro d’origine preposta al rilascio della licenza per il CIT transfrontaliero; e) «Stato membro d’origine», lo Stato membro partecipante in cui è stabilita l’impresa CIT. L’impresa CIT si considera stabilita nel momento in cui esercita effettivamente, a tempo indeterminato, un’attività economica, conformemente all’articolo 49 TFUE, attraverso un’infrastruttura stabile a partire dalla quale svolge effettivamente l’attività di prestazione di servizi; f) «Stato membro ospitante», uno o più Stati membri partecipanti in cui un’impresa CIT fornisce il servizio di consegna/prelievo di contante in euro, diverso dal suo Stato membro d’origine; g) «Stato membro di transito», uno o più Stati membri partecipanti, diversi dallo Stato membro d’origine, che il veicolo CIT attraversa per poter raggiungere lo Stato membro ospitante o per ritornare allo Stato membro d’origine; h) «diurno», quando riferito al trasporto, il trasporto effettuato tra le ore 6.00 e le ore 22.00; i) «personale di sicurezza CIT», i dipendenti che hanno ricevuto istruzioni di guidare il veicolo CIT nel quale è trasportato il contante in euro o di proteggerne il contenuto; j) «veicolo CIT», un veicolo utilizzato per il trasporto professionale su strada di contante in euro; k) «veicolo banalizzato», un veicolo CIT di apparenza normale, privato di qualsiasi indicazione della sua appartenenza a un’impresa CIT o del suo utilizzo per operazioni di trasporto di contante in euro; l) «trasporto da punto a punto», il trasporto da un posto sicuro a un altro, effettuato senza fermate intermedie; m) «area securizzata», un punto di consegna/prelievo di contante in euro situato all’interno di un edificio e securizzato contro l’accesso non autorizzato in termini di dotazioni (sistemi anti-intrusione) e procedure per l’accesso delle persone; n) «posto sicuro», un posto all’interno di un’area securizzata accessibile ai veicoli CIT e in cui questi ultimi possono essere caricati e scaricati in modo sicuro; o) «neutralizzare» una banconota, mutilare o danneggiare la banconota tramite macchie o altri metodi, come specificato all’allegato II; p) «sistema intelligente di neutralizzazione di banconote» o «IBNS», un sistema che soddisfa le seguenti condizioni: i) il contenitore di banconote protegge continuativamente le banconote tramite un sistema di neutralizzazione del contante in euro, da un’area securizzata al punto di consegna del contante in euro o dal punto di prelievo del contante in euro a un’area securizzata, ii) il personale di sicurezza CIT non è in grado di aprire il contenitore al di fuori degli orari e/o dei luoghi prestabiliti, ovvero di modificare gli orari e/o i luoghi prestabiliti dove il contenitore può essere aperto, una volta avviata l’operazione di trasporto di contante in euro, iii) il contenitore è dotato di un sistema di neutralizzazione permanente delle banconote in caso di tentativo non autorizzato di effrazione del contenitore, e iv) sono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato II; q) «IBNS da punto a punto», un IBNS che è dotato di sistema da punto a punto, vale a dire che le banconote restano inaccessibili al personale di sicurezza CIT per tutto il tempo del trasporto e sono costantemente protette con un IBNS da un’area securizzata all’altra, oppure, per le cassette dei distributori automatici di contante (ATM) o dei distributori di contante di altro tipo, da un’area securizzata al punto all’interno dell’ATM o del distributore di contante di altro tipo; r) «A1» e «B1», quando riferiti al livello di conoscenze linguistiche, i livelli stabiliti dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui all’allegato VII; s) «lingue ufficiali dell’Unione» le lingue di cui all’ del regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (7).
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1214) — Testo vigente | Portale Normativo