Art. 2

Esclusioni

In vigore dal 16 nov 2011
Esclusioni 1.   È escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento il trasporto di banconote e monete metalliche in euro nel caso in cui è: a) effettuato per conto e tra le BCN, o tra le officine carte valori e/o le zecche degli Stati membri partecipanti e le BCN competenti; e b) effettuato con scorta militare o della polizia. 2.   È escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento il trasporto esclusivo di monete metalliche in euro nel caso in cui è: a) effettuato per conto e tra le BCN, o tra le zecche degli Stati membri partecipanti e le BCN competenti; e b) effettuato con scorta militare o della polizia o di imprese di sicurezza private, in veicoli separati.
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Esclusioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2011/1214) — Testo vigente | Portale Normativo