Art. 2
Esclusioni
In vigore dal 16 nov 2011
Esclusioni
1. È escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento il trasporto di banconote e monete metalliche in euro nel caso in cui è:
a)
effettuato per conto e tra le BCN, o tra le officine carte valori e/o le zecche degli Stati membri partecipanti e le BCN competenti; e
b)
effettuato con scorta militare o della polizia.
2. È escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento il trasporto esclusivo di monete metalliche in euro nel caso in cui è:
a)
effettuato per conto e tra le BCN, o tra le zecche degli Stati membri partecipanti e le BCN competenti; e
b)
effettuato con scorta militare o della polizia o di imprese di sicurezza private, in veicoli separati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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