Art. 3

Luogo di partenza, durata massima e numero di consegne/prelievi di contante in euro

In vigore dal 16 nov 2011
Luogo di partenza, durata massima e numero di consegne/prelievi di contante in euro 1.   Il servizio di trasporto transfrontaliero di contante in euro prestato ai sensi del presente regolamento è effettuato durante l’orario diurno. 2.   Un veicolo CIT che effettua un trasporto transfrontaliero di contante in euro parte dal proprio Stato membro d’origine e vi fa ritorno nello stesso giorno. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i trasporti da punto a punto possono essere tuttavia realizzati entro una fascia oraria di 24 ore, a condizione che il trasporto notturno di contante in euro sia autorizzato dalle norme nazionali dello Stato membro d’origine, dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante. 4.   In deroga al regolamento (CE) n. 1072/2009, non sussistono limiti al numero di consegne/prelievi di contante in euro che un veicolo CIT può effettuare in uno Stato membro ospitante durante lo stesso giorno.
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