Art. 26
Revisione
In vigore dal 16 nov 2011
Revisione
Entro il 1o dicembre 2016 e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento. A tal fine, essa consulta le parti interessate del settore, incluse le parti sociali, e successivamente gli Stati membri. In particolare, la relazione esamina la possibilità di definire dei requisiti di formazione comuni per il porto di armi da fuoco da parte del personale di sicurezza CIT e di modificare l’ alla luce della direttiva 96/71/CE, tiene in debito conto il progresso tecnologico in materia di IBNS, considera il valore aggiunto potenziale del rilascio per gruppo di licenze CIT dell’Unione e valuta l’eventuale conseguente necessità di revisione del presente regolamento.
Storico versioni
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