Art. 25
Comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro
In vigore dal 16 nov 2011
Comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro
1. È istituito un comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro. Esso è presieduto dalla Commissione e composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro partecipante, nonché da due rappresentanti della Banca centrale europea.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno per esaminare l’attuazione del presente regolamento. A tal scopo, esso consulta le parti interessate del settore, incluse le parti sociali, e tiene conto dei loro pareri ove opportuno. Esso è consultato in merito alla preparazione della revisione di cui all’.
Storico versioni
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