Art. 23
Misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza
In vigore dal 16 nov 2011
Misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza
1. Uno Stato membro può decidere di introdurre delle misure di sicurezza temporanee più restrittive di quelle previste dal presente regolamento, da adottare in caso di emergenza qualora un problema urgente dovesse avere serie ripercussioni sulla sicurezza delle operazioni CIT. Tali misure temporanee riguardano ciascun trasporto CIT, in tutto o in parte del territorio nazionale, sono applicabili per un periodo massimo di quattro settimane e sono immediatamente notificate alla Commissione. La Commissione ne garantisce la pronta pubblicazione attraverso i canali appropriati.
2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 possono essere prorogate oltre il periodo di quattro settimane previa autorizzazione della Commissione. La Commissione decide se concedere tale autorizzazione entro settantadue ore dal ricevimento della richiesta.
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