Art. 22
Sanzioni
In vigore dal 16 nov 2011
Sanzioni
1. Qualora le autorità nazionali competenti riscontrassero una violazione di una delle condizioni di concessione della licenza per il CIT transfrontaliero, l’autorità che ha rilasciato la licenza può, secondo la natura e la gravità della violazione, inviare all’impresa interessata un avvertimento, infliggere un’ammenda, sospendere la licenza per un periodo che va da due settimane a due mesi, ovvero revocare la licenza. L’autorità che ha rilasciato la licenza ha altresì facoltà di vietare all’impresa interessata di presentare domanda per la concessione di una nuova licenza per un periodo massimo di cinque anni.
2. Lo Stato membro di transito o lo Stato membro ospitante comunica ogni eventuale violazione del presente regolamento, incluse le violazioni delle normative nazionali di cui agli , alle competenti autorità nazionali dello Stato membro d’origine, le quali decidono in merito alla sanzione adeguata. Lo Stato membro di transito o lo Stato membro ospitante può inoltre infliggere un’ammenda in caso di violazione della normativa nazionale di cui agli , ovvero delle modalità applicabili al trasporto di cui all’. Esso può vietare il trasporto transfrontaliero di contante sul suo territorio da parte del personale di sicurezza CIT che ha commesso la violazione, laddove quest’ultima possa essere imputata a detto personale.
3. Lo Stato membro di transito o lo Stato membro ospitante ha la possibilità di sospendere il diritto dell’impresa CIT di effettuare sul suo territorio il trasporto su strada di contante in euro per un periodo non superiore a due mesi, in attesa della decisione dell’autorità dello Stato membro di origine che ha rilasciato la licenza — la quale prende la sua decisione entro lo stesso termine — nel caso in cui l’impresa CIT:
a)
non ha rispettato le disposizioni del presente regolamento relative al numero minimo di personale di sicurezza CIT per veicolo CIT o alle armi da fuoco;
b)
esegue la sua attività di trasporto in un modo da costituire un pericolo per l’ordine pubblico; o
c)
ha commesso ripetute violazioni del presente regolamento.
4. Lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di porto d’armi a fini professionali o un’autorizzazione può infliggere una sanzione al personale di sicurezza CIT ai sensi della normativa nazionale, in caso di violazione della legislazione nazionale sulle armi.
5. Le sanzioni sono proporzionate alla gravità della violazione.
Storico versioni
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