Art. 20
Trasporto di monete metalliche in un veicolo CT a cabina blindata
In vigore dal 16 nov 2011
Trasporto di monete metalliche in un veicolo CT a cabina blindata
Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di monete metalliche in euro utilizzando un veicolo CIT a cabina blindata per il trasporto del solo contante in monete metalliche, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la cabina del veicolo è blindata per resistere per lo meno a colpi di arma da fuoco conformemente alle specifiche di cui all’allegato V;
b)
il veicolo è provvisto di contrassegni ben visibili indicanti che sta trasportando solo monete metalliche e tali contrassegni corrispondono al pittogramma illustrato nell’allegato IV;
c)
nella cabina del veicolo è disponibile un giubbotto antiproiettile per ogni membro del personale di sicurezza CIT a bordo, che risponda per lo meno agli standard VPAM classe 5, NIJ IIIA o equivalenti;
d)
a bordo di ogni veicolo sono presenti almeno due membri del personale di sicurezza CIT.
Il personale di sicurezza CIT può indossare i giubbotti antiproiettile di cui alla lettera c), durante il trasporto e indossa tali giubbotti ove prescritto dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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