Art. 13
Modalità applicabili al trasporto
In vigore dal 16 nov 2011
Modalità applicabili al trasporto
1. Per quanto concerne le operazioni di trasporto transfrontaliero su strada di banconote in euro effettuate sul suo territorio, ciascuno Stato membro autorizza:
a)
almeno una delle opzioni di cui agli o 18; e
b)
le opzioni di cui agli o 18 che sono analoghe alle modalità di trasporto autorizzate per il trasporto CIT nazionale.
L’ si applica a tutti gli Stati membri per quanto concerne il trasporto da punto a punto.
2. Per quanto concerne le operazioni di trasporto transfrontaliero su strada di monete metalliche in euro effettuate sul suo territorio, ciascuno Stato membro autorizza:
a)
almeno una delle opzioni di cui all’ o 20; e infine
b)
le opzioni di cui agli che sono analoghe alle modalità di trasporto autorizzate per il trasporto CIT nazionale.
3. I trasporti che prevedono sia monete metalliche sia banconote in euro sono coperti dalle modalità di trasporto relative al trasporto transfrontaliero di banconote in euro.
4. Per quanto concerne l’applicazione degli , uno Stato membro può decidere di consentire l’utilizzo solo di IBNS per i trasporti da punto a punto sul suo territorio per il rifornimento di ATM o altri tipi di distributori di contante distaccati, purché le stesse regole si applichino al trasporto CIT nazionale.
5. Gli Stati membri partecipanti informano la Commissione in merito alle modalità di trasporto applicabili a norma del presente articolo. La Commissione pubblica una nota informativa in materia nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modalità di trasporto applicabili prendono effetto un mese dopo la pubblicazione dell’avviso. Gli Stati membri partecipanti utilizzano la stessa procedura allorché nuove modalità di trasporto divengano applicabili a norma del presente articolo.
6. Se uno Stato membro ospitante o uno Stato membro di transito ritiene che un IBNS riveli gravi lacune rispetto alle caratteristiche tecniche normalmente richieste, e in particolare che sia possibile accedere al contante senza far scattare il meccanismo di neutralizzazione o che, successivamente all’omologazione, l’IBNS sia stato modificato in modo da non soddisfare più i criteri di omologazione, ne informa la Commissione e lo Stato membro che ha concesso l’omologazione e può chiedere che si effettuino nuove verifiche su quel dato IBNS. In attesa dei risultati delle nuove verifiche, gli Stati membri possono provvisoriamente vietare l’uso di quel dato IBNS sul proprio territorio. Essi informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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