Art. 12

Informazioni da fornire prima dell’inizio del trasporto transfrontaliero

In vigore dal 16 nov 2011
Informazioni da fornire prima dell’inizio del trasporto transfrontaliero 1.   Un’impresa che possiede o che ha inoltrato la richiesta per una licenza per il CIT transfrontaliero comunica, almeno due mesi prima dell’inizio della sua attività transfrontaliera, all’autorità che l’ha rilasciata gli Stati membri in cui eseguirà il trasporto CIT. In seguito, lo Stato membro di origine comunica immediatamente agli Stati membri interessati l’imminente inizio dell’attività transfrontaliera. 2.   Un’impresa che intenda eseguire un trasporto transfrontaliero di contante fornisce in anticipo all’autorità o alle autorità competente indicato dallo Stato membro ospitante le informazioni sul tipo o i tipi di trasporto che intende utilizzare, i nomi delle persone che possono effettuare tale trasporto e il tipo di armi che possono portare con sé.
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