Art. 14

Trasporto di banconote con un veicolo CIT non blindato banalizzato dotato di IBNS

In vigore dal 16 nov 2011
Trasporto di banconote con un veicolo CIT non blindato banalizzato dotato di IBNS Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di banconote in euro utilizzando un veicolo CIT non blindato dotato di IBNS, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il veicolo è banalizzato; b) sono presenti a bordo almeno due membri del personale di sicurezza CIT; c) nessun membro del personale di sicurezza CIT indossa un’uniforme.
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Trasporto di banconote con un veicolo CIT non blindato banalizzato dotato di IBNS (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/1214) — Testo vigente | Portale Normativo