Art. 15

Trasporto di banconote con un veicolo CIT non blindato con la chiara indicazione della dotazione di IBNS

In vigore dal 16 nov 2011
Trasporto di banconote con un veicolo CIT non blindato con la chiara indicazione della dotazione di IBNS Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di banconote in euro utilizzando un veicolo CIT non blindato dotato di IBNS, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il veicolo e i contenitori delle banconote provvisti di contrassegni ben visibili indicanti che sono dotati di IBNS e tali contrassegni corrispondono al pittogramma illustrato nell’allegato III; b) a bordo di ogni veicolo sono presenti almeno due membri del personale di sicurezza CIT.
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