Art. 16

Trasporto di banconote con veicolo CIT a cabina blindata dotato di IBNS

In vigore dal 16 nov 2011
Trasporto di banconote con veicolo CIT a cabina blindata dotato di IBNS Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di banconote in euro utilizzando un veicolo CIT a cabina blindata dotato di IBNS, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la cabina del veicolo è blindata per resistere per lo meno a colpi di arma da fuoco conformemente alle specifiche di cui all’allegato V; b) il veicolo e i contenitori delle banconote provvisti di contrassegni ben visibili indicanti che sono dotati di IBNS e tali contrassegni corrispondono al pittogramma illustrato nell’allegato III; c) la cabina del veicolo è dotata di un giubbotto antiproiettile per ogni membro del personale di sicurezza CIT, che risponda per lo meno agli standard VPAM classe 5, NIJ IIIA o equivalenti; d) a bordo di ogni veicolo sono presenti almeno due membri del personale di sicurezza CIT. Il personale di sicurezza CIT può indossare i giubbotti antiproiettile di cui alla lettera c), durante il trasporto e indossa tali giubbotti ove prescritto dalla legislazione dello Stato membro dove si trova.
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Trasporto di banconote con veicolo CIT a cabina blindata dotato di IBNS (Art. 16 Regolamento (UE) 2011/1214) — Testo vigente | Portale Normativo