Art. 17

Trasporto di banconote con veicolo CIT interamente blindato non dotato di IBNS

In vigore dal 16 nov 2011
Trasporto di banconote con veicolo CIT interamente blindato non dotato di IBNS Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di banconote in euro utilizzando un veicolo CIT interamente blindato non dotato di IBNS, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le parti del veicolo occupato dal personale di sicurezza CIT sono blindate per resistere per lo meno a colpi di arma da fuoco conformemente alle specifiche di cui all’allegato V; b) nella cabina del veicolo è disponibile un giubbotto antiproiettile per ogni membro del personale di sicurezza CIT a bordo, che risponda per lo meno agli standard VPAM classe 5, NIJ IIIA o equivalenti; c) a bordo di ogni veicolo sono presenti almeno tre membri del personale di sicurezza CIT. Il personale di sicurezza CIT può indossare i giubbotti di cui alla lettera b), durante il trasporto e indossa tali giubbotti ove prescritto dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova.
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