Art. 11
Informazione reciproca
In vigore dal 16 nov 2011
Informazione reciproca
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le norme di cui agli , nonché le informazioni sugli IBNS da loro omologati, e informano la Commissione immediatamente di qualsivoglia modifica a dette norme e omologazioni. La Commissione garantisce che tali norme, insieme all’elenco degli IBNS omologati, siano pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea che siano lingue ufficiali dei pertinenti Stati membri partecipanti, tramite i canali appropriati, al fine di informare rapidamente tutti i soggetti partecipanti a un’attività CIT transfrontaliera.
2. Gli Stati membri tengono un registro di tutte le imprese alle quali hanno rilasciato una licenza per il CIT transfrontaliero e informano la Commissione in merito al suo contenuto. Essi aggiornano il registro, anche in merito a qualsiasi decisione di sospendere o ritirare una licenza a norma dell’, e informano immediatamente la Commissione in merito a tale aggiornamento. Per facilitare lo scambio di informazioni, la Commissione istituisce una banca dati centrale protetta, contenente i dati sulle licenze rilasciate, sospese o revocate, la quale è accessibile alle competenti autorità degli Stati membri partecipanti.
3. Ai fini dell’attuazione dell’, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d’origine tiene in debito conto le informazioni concernenti il casellario giudiziale e i requisiti di rispettabilità e correttezza del personale di sicurezza CIT che gli sono comunicate dallo Stato membro ospitante.
4. Gli Stati membri informano la Commissione sui rispettivi specifici requisiti di formazione per il personale di sicurezza CIT, ai fini della formazione iniziale ad hoc di cui all’, paragrafo 1, lettera c). La Commissione provvede a che tali informazioni siano pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea che siano lingue ufficiali dei pertinenti Stati membri partecipanti, tramite i canali appropriati, al fine di informare tutti i soggetti partecipanti all’attività CIT transfrontaliera.
5. Gli Stati membri pubblicano e informano la Commissione sugli indirizzi e gli altri dettagli di contatto relativi ai punti di contatto nazionali di cui all’, paragrafo 5), e alla legislazione nazionale pertinente. La Commissione provvede a che tali informazioni siano pubblicate tramite i canali appropriati, al fine di informare tutti i soggetti partecipanti all’attività CIT transfrontaliera.
6. Qualora uno Stato membro ritiri il porto d’armi a fini professionali o l’autorizzazione che ha rilasciato a un membro del personale di sicurezza CIT di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, ne informa l’autorità preposta al rilascio delle licenze nello Stato membro d’origine.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi e gli altri dettagli di contatto delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 2. La Commissione provvede a che tali informazioni siano pubblicate tramite i canali appropriati, al fine di informare tutti i soggetti partecipanti all’attività CIT transfrontaliera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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