Art. 6

Verifica della conformità alle norme di sicurezza

In vigore dal 17 ott 2011
Verifica della conformità alle norme di sicurezza 1.   Le autorità competenti mettono a punto un processo che consenta loro di verificare: a) il rispetto delle norme di sicurezza applicabili, prima del rilascio o del rinnovo di un certificato richiesto per la fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le condizioni di sicurezza che vi sono associate; b) il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell’atto di designazione rilasciato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004; c) la continuità della conformità, da parte delle organizzazioni, alle norme di sicurezza applicabili; d) l’attuazione degli obiettivi di sicurezza, dei requisiti di sicurezza e delle altre condizioni di sicurezza stabilite: i) nelle dichiarazioni di verifica di sistemi, comprese eventuali dichiarazioni di conformità o di idoneità all’uso dei componenti di sistemi rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 552/2004; ii) nelle procedure di valutazione e di riduzione del rischio imposte dalle norme di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, alla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM), alla gestione dello spazio aereo (ASM) e al gestore della rete; e) l’attuazione delle direttive di sicurezza. 2.   Il processo di cui al paragrafo 1: a) è fondato su procedure documentate; b) è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni; c) fornisce all’organizzazione interessata un’indicazione dei risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza; d) è fondato su controlli regolamentari di sicurezza ed esami di sicurezza condotti ai sensi degli ; e) fornisce all’autorità competente le prove necessarie per sostenere l’adozione di misure supplementari, in particolare quelle previste dall’ del regolamento (CE) n. 549/2004, dall’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dagli del regolamento (CE) n. 216/2008, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate.
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