Art. 5

Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza

In vigore dal 17 ott 2011
Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza 1.   Le autorità competenti provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza. 2.   Le autorità competenti utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.
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