Art. 4
Funzione di sorveglianza della sicurezza
In vigore dal 17 ott 2011
Funzione di sorveglianza della sicurezza
1. L’autorità competente esercita la sorveglianza della sicurezza nell’ambito del proprio compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all’ATFM, all’ASM e alle altre funzioni di rete, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.
2. In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità di più di uno Stato membro o nel caso di fornitura transfrontaliera di servizi, gli Stati membri interessati identificano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:
a)
siano chiaramente individuati soggetti specifici responsabili dell’attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;
b)
gli Stati membri abbiano una chiara visione dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati;
c)
sia garantito lo scambio di informazioni rilevanti tra le autorità di sorveglianza e l’autorità di certificazione.
Gli Stati membri riesaminano periodicamente l’accordo e le sue modalità pratiche d’attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.
3. Al momento di concludere un accordo sulla sorveglianza di organizzazioni attive in blocchi funzionali di spazio aereo o in attività transfrontaliere nelle quali l’Agenzia è l’autorità competente per almeno una delle organizzazioni a norma dell’, lettera b), gli Stati membri interessati si coordinano con l’Agenzia al fine di garantire l’ottemperanza alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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