Art. 7
Controlli regolamentari di sicurezza
In vigore dal 17 ott 2011
Controlli regolamentari di sicurezza
1. Le autorità competenti, o i soggetti qualificati che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza.
2. I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1:
a)
forniscono alle autorità competenti la prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo;
b)
sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall’organizzazione interessata nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;
c)
sono effettuati da controllori qualificati in conformità ai requisiti di cui all’;
d)
si applicano a tutti o ad alcuni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi;
e)
servono a determinare se:
i)
le misure di esecuzione siano conformi alle norme di sicurezza;
ii)
gli interventi attuati siano conformi alle misure di esecuzione;
iii)
i risultati degli interventi attuati corrispondano ai risultati attesi dalle misure di esecuzione;
f)
comportano la correzione di qualsiasi caso di non conformità riscontrato ai sensi dell’.
3. Nell’ambito del programma di ispezioni previsto dall’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le autorità competenti stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di:
a)
contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l’attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi;
b)
contemplare tutte le organizzazioni, servizi e funzioni di rete che operano sotto la supervisione dell’autorità competente;
c)
garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni;
d)
garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale;
e)
dare seguito all’attuazione delle misure correttive.
4. Le autorità competenti possono decidere di modificare il campo d’applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario.
5. Le autorità competenti decidono quali disposizioni, elementi, servizi, funzioni, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale.
6. Le constatazioni e i casi di non conformità riscontrati sono documentati. Questi ultimi sono sostenuti da prove e definiti in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto.
7. È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli dei casi di non conformità riscontrati.
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