Art. 3

Autorità competente ai fini della sorveglianza

In vigore dal 17 ott 2011
Autorità competente ai fini della sorveglianza Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riconoscimento reciproco dei certificati di ANSP (fornitore di servizi di navigazione aerea) a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’ del regolamento (CE) n. 216/2008, l’autorità competente ai fini della sorveglianza: a) per le organizzazioni che hanno la loro sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale in uno Stato membro nel quale forniscono servizi di navigazione aerea, è l’autorità nazionale di vigilanza designata o istituita dallo stesso Stato membro; b) per le organizzazioni per le quali, nell’ambito di accordi conclusi tra Stati membri a norma dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004, la responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza è stata assegnata diversamente da quanto stabilito alla lettera a), è quella designata o istituita nell’ambito di tali accordi. Questi ultimi sono conformi ai requisiti dell’, paragrafi da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 550/2004; c) per le organizzazioni che forniscono servizi ATM/ANS nello spazio aereo del territorio a cui si applica il trattato e la cui sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale, si trovino al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, è l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»); d) per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei di ATM/ANS nonché per tutte le altre funzioni di rete nello spazio aereo del territorio sul quale si applica il trattato, è l’Agenzia.
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