Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 ott 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’ del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all’, punto 15, del regolamento (CE) n. 549/2004.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «misura correttiva»: una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;
2) «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
3) «gestore della rete»: organo imparziale e competente designato ai sensi dell’, paragrafo 2 o paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dal presente regolamento;
4) «funzioni di rete»: le funzioni specifiche descritte all’ del regolamento (CE) n. 551/2004;
5) «organizzazione»: il fornitore di servizi di navigazione aerea o il soggetto che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;
6) «processo»: la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);
7) «motivazione di sicurezza»: la dimostrazione e la prova che una proposta di modifica del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;
8) «direttiva di sicurezza»: documento rilasciato o adottato da un’autorità competente che impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;
9) «obiettivo di sicurezza»: dichiarazione qualitativa o quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;
10) «controllo regolamentare di sicurezza»: esame sistematico e indipendente condotto da un’autorità competente, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcuni elementi di tali misure, sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;
11) «norme di sicurezza»: le norme stabilite dall’Unione o a livello nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all’esercizio delle funzioni ATFM e ASM o di altre funzioni di rete, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all’idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse;
12) «requisito di sicurezza»: dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e di interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;
13) «verifica»: la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell’ottemperanza a determinate disposizioni;
14) «servizio paneuropeo di ATM/ANS»: servizio che è stato progettato e stabilito per gli utenti all’interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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