Art. 11

Soggetti qualificati

In vigore dal 17 ott 2011
Soggetti qualificati 1.   Quando decide di delegare a un soggetto qualificato lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza a norma del presente regolamento, l’autorità competente si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione di un soggetto fra quelli qualificati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’ del regolamento (CE) n. 216/2008 includano quanto segue: a) il soggetto qualificato abbia già maturato un’esperienza in materia di valutazione della sicurezza di compagnie aeronautiche; b) il soggetto qualificato non sia simultaneamente coinvolto nelle attività interne o nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità; c) tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza sia debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfi i criteri di qualificazione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   Il soggetto qualificato accetta la possibilità di essere sottoposto a controlli da parte dell’autorità competente o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest’ultima. 3.   Le autorità competenti tengono un registro dei soggetti qualificati incaricati di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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