Art. 10

Procedura di revisione delle modifiche proposte

In vigore dal 17 ott 2011
Procedura di revisione delle modifiche proposte 1.   L’autorità competente esamina le motivazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un’organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando: a) a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all’allegato II, punto 3.2.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per i possibili effetti degli eventi pericolosi individuati; oppure b) l’attuazione delle modifiche richiede l’introduzione di nuove norme per il settore dell’aviazione. Se l’autorità competente stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b), notifica all’organizzazione la propria decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata. 2.   L’esame è commensurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalle modifiche da apportare a sistemi funzionali esistenti. Tale esame: a) fa ricorso a procedure documentate; b) è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni; c) tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati: i) nelle dichiarazioni di verifica di sistemi di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004; ii) nelle dichiarazioni di conformità o idoneità all’uso di componenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004; oppure iii) nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili; d) stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all’attuazione della modifica, ove necessario; e) valuta l’accettabilità delle motivazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti: i) l’individuazione degli eventi pericolosi; ii) la coerenza dell’attribuzione in classi di gravità; iii) la validità degli obiettivi di sicurezza; iv) la validità, l’efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita; v) la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo; vi) la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le motivazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili; f) verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le motivazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti; g) stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità; h) include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria; i) provvede a notificare l’approvazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame. 3.   L’introduzione della modifica oggetto dell’esame è subordinata all’approvazione da parte dell’autorità competente.
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