Art. 12

Capacità di sorveglianza della sicurezza

In vigore dal 17 ott 2011
Capacità di sorveglianza della sicurezza 1.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento. 2.   Le autorità competenti svolgono e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull’analisi dei processi previsti dal presente regolamento e la loro applicazione. 3.   Le autorità competenti assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito: a) definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l’esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico associato alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura; b) si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica; c) provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo dei soggetti qualificati, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall’autorità competente. Tali criteri riguardano: i) la conoscenza e la comprensione dei requisiti relativi ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo (ATFM), alla gestione dello spazio aereo (ASM) e alle altre funzioni di rete rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza; ii) l’utilizzo delle tecniche di valutazione; iii) le competenze necessarie per la gestione di un controllo; iv) la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1034:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Capacità di sorveglianza della sicurezza (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/1034) — Testo vigente | Portale Normativo