Art. 14

Registri della sorveglianza della sicurezza

In vigore dal 17 ott 2011
Registri della sorveglianza della sicurezza Le autorità competenti conservano e mantengono l’accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a soggetti qualificati.
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