Art. 15

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

In vigore dal 17 ott 2011
Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza 1.   L’autorità competente redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento. La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza include anche informazioni sui seguenti elementi: a) la struttura organizzativa e le procedure dell’autorità competente; b) lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l’autorità competente, se del caso, e le organizzazioni che rientrano nell’ambito di sorveglianza di quest’ultima; c) i soggetti qualificati incaricati di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza; d) gli esistenti livelli di risorse dell’autorità competente; e) qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall’autorità competente. 2.   Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità competenti ai fini dell’elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 549/2004. La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi funzionali di spazio aereo, dell’Agenzia, nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l’esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell’ATFM, dell’ASM e di altre funzioni di rete.
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