Art. 16

Scambio di informazioni tra le autorità competenti

In vigore dal 17 ott 2011
Scambio di informazioni tra le autorità competenti Le autorità competenti adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi degli del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.
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