Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 ott 2011
Disposizioni transitorie 1.   Le azioni avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del regolamento (CE) n. 1315/2007, sono gestite conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento. 2.   L’autorità di uno Stato membro, che ha avuto la responsabilità per la sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni per le quali l’Agenzia è l’autorità competente ai sensi dell’, trasferisce all’Agenzia la funzione di sorveglianza della sicurezza di queste organizzazioni, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne nel caso della sorveglianza della sicurezza del gestore della rete, nel quale l’eventuale trasferimento alla Commissione europea, assistita dalla Agenzia, avverrà alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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