Art. 13
Direttive di sicurezza
In vigore dal 17 ott 2011
Direttive di sicurezza
1. L’autorità competente pubblica una direttiva in materia di sicurezza quando abbia constatato l’esistenza, nell’ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richieda una reazione immediata.
2. Le direttive di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:
a)
l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;
b)
l’individuazione del sistema funzionale interessato;
c)
le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;
d)
il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;
e)
la data d’entrata in vigore.
3. L’autorità competente trasmette una copia delle direttive di sicurezza all’Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale, e alla Commissione.
4. L’autorità competente verifica il rispetto delle direttive di sicurezza applicabili.
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