Art. 9

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

In vigore dal 17 ott 2011
Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali 1.   All’atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure approvate dalla rispettiva autorità competente. Nel caso di fornitori di servizi del traffico aereo e di fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’approvazione delle citate procedure da parte dell’autorità competente avviene nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011. 2.   Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità competente tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità competenti stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative in conformità al diritto nazionale. 3.   Salvo i casi in cui si applica l’, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate applicando le procedure di cui al paragrafo 1.
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