Art. 8

Misure correttive

In vigore dal 17 ott 2011
Misure correttive 1.   L’autorità competente comunica le conclusioni del controllo all’organizzazione che ne è stata oggetto e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità riscontrati, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili. 2.   L’organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere la non conformità, indicandone il calendario di attuazione. 3.   L’autorità competente valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall’organizzazione oggetto del controllo e le approva se la valutazione conclude che esse sono sufficienti a porre rimedio ai casi di non conformità riscontrati. 4.   L’organizzazione oggetto del controllo intraprende le misure correttive approvate dall’autorità competente. Tali misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo approvato dall’autorità competente.
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