Art. 22

Compiti delle autorità competenti

In vigore dal 10 ago 2011
Compiti delle autorità competenti 1.   Per garantire i livelli di competenza indispensabili affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere il loro lavoro con livelli di sicurezza elevati, le autorità competenti esercitano attività di vigilanza e controllo sulla loro formazione. 2.   Tra i compiti delle autorità competenti figurano: a) il rilascio e la revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni per le quali sono state completate la formazione e la valutazione appropriate nel settore di responsabilità dell’autorità competente; b) la riconvalida, il rinnovo e la sospensione di abilitazioni e specializzazioni, le cui prerogative siano esercitate sotto la responsabilità dell’autorità competente; c) la certificazione delle organizzazioni di formazione; d) l’approvazione dei corsi di formazione, dei piani di addestramento di unità operativa e dei regimi di competenza di unità operativa; e) l’approvazione degli esaminatori o dei valutatori delle competenze; f) il controllo e l’audit dei sistemi di formazione; g) la definizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notifica; h) l’approvazione della necessità di elevare il livello (livello 5) di competenza linguistica in conformità dell’, paragrafo 5; i) l’approvazione delle procedure relative alla ridotta idoneità fisica, conformemente all’, paragrafo 3.
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