Art. 17
Ridotta idoneità fisica
In vigore dal 10 ago 2011
Ridotta idoneità fisica
1. Il titolare di una licenza:
a)
si astiene dall’esercizio delle funzioni contemplate dalla licenza in tutti i casi in cui sia consapevole di una diminuzione della propria idoneità fisica che può pregiudicare l’esercizio sicuro di tali funzioni;
b)
informa il fornitore di servizi di navigazione aerea di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto l’influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliscono procedure per gestire le conseguenze dei casi di ridotta idoneità fisica e informano le autorità competenti nei casi in cui sia stata accertata la non idoneità fisica di un titolare di licenza.
3. Le procedure di cui al paragrafo 2 sono soggette all’approvazione dell’autorità competente.
Storico versioni
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