Art. 19

Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione

In vigore dal 10 ago 2011
Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione Le organizzazioni di formazione sono tenute a: a) disporre di un sistema di gestione efficiente e di sufficiente personale dotato di qualifiche ed esperienza adeguate per provvedere alla formazione in conformità del presente regolamento; b) definire linee chiare in materia di responsabilità della sicurezza all’interno dell’organizzazione di formazione riconosciuta, compresa la responsabilità diretta del personale direttivo; c) disporre delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerto; d) fornire prova del sistema di gestione della qualità che deve essere parte integrante del sistema di gestione utilizzato per verificare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure al fine di garantire che i servizi di formazione forniti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento; e) adottare un sistema di archiviazione che consenta un’adeguata registrazione e una tracciabilità affidabile delle pertinenti attività; f) dimostrare che dispongono di finanziamenti sufficienti a condurre la formazione in conformità del presente regolamento e che le attività fruiscono di una copertura assicurativa sufficiente e adeguata per la natura della formazione impartita.
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