Art. 19 · Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione

Art. 19

Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione

In vigore dal 10 ago 2011
Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione Le organizzazioni di formazione sono tenute a: a) disporre di un sistema di gestione efficiente e di sufficiente personale dotato di qualifiche ed esperienza adeguate per provvedere alla formazione in conformità del presente regolamento; b) definire linee chiare in materia di responsabilità della sicurezza all’interno dell’organizzazione di formazione riconosciuta, compresa la responsabilità diretta del personale direttivo; c) disporre delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerto; d) fornire prova del sistema di gestione della qualità che deve essere parte integrante del sistema di gestione utilizzato per verificare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure al fine di garantire che i servizi di formazione forniti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento; e) adottare un sistema di archiviazione che consenta un’adeguata registrazione e una tracciabilità affidabile delle pertinenti attività; f) dimostrare che dispongono di finanziamenti sufficienti a condurre la formazione in conformità del presente regolamento e che le attività fruiscono di una copertura assicurativa sufficiente e adeguata per la natura della formazione impartita.
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