Art. 20
Requisiti per i corsi di formazione, per i piani di formazione iniziale e di addestramento di unità operativa e i programmi di competenza di unità operativa
In vigore dal 10 ago 2011
Requisiti per i corsi di formazione, per i piani di formazione iniziale e di addestramento di unità operativa e i programmi di competenza di unità operativa
1. Le organizzazioni di formazione comunicano all’autorità competente la metodologia che intendono utilizzare per stabilire i dettagli relativi al contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione e, ove applicabile, dei piani di addestramento di unità operativa e dei programmi di competenza di unità operativa.
2. Esse comunicano inoltre le modalità organizzative degli esami e delle valutazioni. Per gli esami relativi alla formazione iniziale, compresi i dispositivi di simulazione, devono essere chiaramente indicate le abilitazioni degli esaminatori e dei valutatori.
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