Art. 21
Indipendenza delle autorità competenti
In vigore dal 10 ago 2011
Indipendenza delle autorità competenti
1. Le autorità competenti sono indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e detti fornitori. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente.
2. Gli Stati membri notificano all’agenzia i nominativi e i recapiti delle autorità competenti, nonché le eventuali modifiche degli stessi.
Storico versioni
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