Art. 23

Rilascio e mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle certificazioni

In vigore dal 10 ago 2011
Rilascio e mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle certificazioni 1.   L’autorità competente stabilisce le procedure per la domanda e il rilascio, il rinnovo e la riconvalida delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni ad esse connesse e della certificazione medica. 2.   Una volta ricevuta la domanda, l’autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti del presente regolamento. 3.   Una volta constatato che il richiedente soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente rilascia, rinnova o riconvalida la licenza in questione e le abilitazioni, le specializzazioni e le certificazioni mediche ad essa associati. 4.   La licenza rilasciata dall’autorità competente contiene le voci indicate nell’allegato I. 5.   Se una licenza è rilasciata in una lingua diversa dall’inglese, essa riporta una traduzione in inglese delle voci indicate nell’allegato I.
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