Art. 24
Valutazione delle competenze
In vigore dal 10 ago 2011
Valutazione delle competenze
1. Le autorità competenti rilasciano un’autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori o valutatori delle competenze per la formazione di unità operativa e la formazione continua.
2. L’autorizzazione è valida per un periodo rinnovabile di tre anni.
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