Art. 24 · Valutazione delle competenze

Art. 24

Valutazione delle competenze

In vigore dal 10 ago 2011
Valutazione delle competenze 1.   Le autorità competenti rilasciano un’autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori o valutatori delle competenze per la formazione di unità operativa e la formazione continua. 2.   L’autorizzazione è valida per un periodo rinnovabile di tre anni.
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