Art. 18
Certificazione delle organizzazioni di formazione
In vigore dal 10 ago 2011
Certificazione delle organizzazioni di formazione
1. Le domande di certificazione delle organizzazioni di formazione sono presentate all’autorità competente conformemente alla procedura stabilita dall’autorità stessa.
2. Le organizzazioni di formazione sono tenute a dimostrare di disporre di attrezzature e personale adeguati e di operare in un ambiente idoneo ad assicurare la formazione necessaria per ottenere il rilascio o il mantenimento della licenza di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo.
3. Le organizzazioni di formazione garantiscono l’accesso alle strutture da loro impiegate a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente per esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti dell’autorità competente.
Storico versioni
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