Art. 15

Domande e rilascio della certificazione medica

In vigore dal 10 ago 2011
Domande e rilascio della certificazione medica 1.   La domanda di rilascio, riconvalida o rinnovo della certificazione medica è presentata all’autorità competente secondo la procedura stabilita dalla stessa autorità. 2.   La certificazione medica è rilasciata da un organismo sanitario dell’autorità competente o da medici esaminatori aeronautici o da centri medici aeronautici riconosciuti dall’autorità competente. 3.   Il rilascio della certificazione medica deve essere conforme con le disposizioni dell’allegato I della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale e dei requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo. 4.   Le autorità competenti provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso e di riesame effettive con l’opportuna partecipazione di consulenti medici indipendenti.
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