Art. 14
Specializzazione di istruttore operativo
In vigore dal 10 ago 2011
Specializzazione di istruttore operativo
1. I titolari della specializzazione di istruttore operativo sono autorizzati a fornire addestramento e supervisione in posizione operativa per le aree per cui sono titolari di una specializzazione di unità operativa in corso di validità.
2. La specializzazione di istruttore operativo è rilasciata al candidato che:
a)
è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo;
b)
ha esercitato le funzioni contemplate dalla licenza di controllore del traffico aereo per una durata di almeno un anno nel periodo immediatamente precedente, o per un periodo di durata superiore stabilita dall’autorità competente, tenuto conto delle abilitazioni e delle specializzazioni per le quali è impartita la formazione;
c)
ha completato con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati.
3. La specializzazione di istruttore operativo è valida per un periodo rinnovabile di 3 anni.
Storico versioni
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