Art. 14

Specializzazione di istruttore operativo

In vigore dal 10 ago 2011
Specializzazione di istruttore operativo 1.   I titolari della specializzazione di istruttore operativo sono autorizzati a fornire addestramento e supervisione in posizione operativa per le aree per cui sono titolari di una specializzazione di unità operativa in corso di validità. 2.   La specializzazione di istruttore operativo è rilasciata al candidato che: a) è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo; b) ha esercitato le funzioni contemplate dalla licenza di controllore del traffico aereo per una durata di almeno un anno nel periodo immediatamente precedente, o per un periodo di durata superiore stabilita dall’autorità competente, tenuto conto delle abilitazioni e delle specializzazioni per le quali è impartita la formazione; c) ha completato con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati. 3.   La specializzazione di istruttore operativo è valida per un periodo rinnovabile di 3 anni.
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