Art. 13

Specializzazione linguistica

In vigore dal 10 ago 2011
Specializzazione linguistica 1.   I controllori del traffico aereo e gli studenti controllori del traffico aereo non possono esercitare le funzioni contemplate dalla loro licenza se non sono in possesso di una specializzazione linguistica in inglese. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre requisiti linguistici locali, qualora lo ritengano necessario per motivi di sicurezza. Tali requisiti devono essere non discriminatori, proporzionati e trasparenti e devono essere notificati sollecitamente all’agenzia. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 i candidati a una specializzazione linguistica devono dimostrare di possedere quantomeno un livello operativo (livello 4) di competenza linguistica sia nell’uso della fraseologia specialistica sia nel linguaggio comune. A tal fine i richiedenti devono essere in grado di: a) comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l’interlocutore non è presente (voice-only: telefono/radiotelefono) quanto in presenza dell’interlocutore; b) comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa; c) utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale che nell’ambito professionale; d) risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e e) parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica. 4.   Il livello di competenza linguistica è determinato in conformità con la classificazione di cui all’allegato III. 5.   Fatto salvo il paragrafo 3, il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione di cui all’allegato III, in applicazione dei paragrafi 1 e 2, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio, proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di servizi di navigazione aerea che desideri applicare un livello superiore di competenze e deve essere approvato dall’autorità competente. 6.   Le competenze linguistiche del richiedente sono valutate ufficialmente a intervalli regolari. Tranne nel caso dei candidati che abbiano dimostrato di possedere competenze a livello di esperto (livello 6) conformemente all’allegato III, la competenza linguistica è valida per un periodo rinnovabile di: a) tre anni se il livello dimostrato corrisponde a quello operativo (livello 4) in conformità con l’allegato III; oppure b) sei anni se il livello dimostrato corrisponde a quello avanzato (livello 5) in conformità con l’allegato III. 7.   La competenza linguistica è attestata da un certificato rilasciato in seguito a una valutazione trasparente e obiettiva approvata dall’autorità competente.
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