Art. 8

In vigore dal 29 giu 2011
1.   Entro l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all’, l’autorità competente rilascia un titolo d’importazione a ciascun aggiudicatario per il quantitativo aggiudicato. 2.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano i seguenti elementi: a) nella casella 16, il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero; b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero; c) nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell’allegato, parte A; d) nella casella 24, il dazio doganale applicabile espresso da una delle diciture elencate nell’allegato, parte B. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.
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