Art. 8
In vigore dal 29 giu 2011
1. Entro l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all’, l’autorità competente rilascia un titolo d’importazione a ciascun aggiudicatario per il quantitativo aggiudicato.
2. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano i seguenti elementi:
a)
nella casella 16, il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero;
b)
nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero;
c)
nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell’allegato, parte A;
d)
nella casella 24, il dazio doganale applicabile espresso da una delle diciture elencate nell’allegato, parte B.
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.
Storico versioni
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