Art. 4

In vigore dal 29 giu 2011
1.   A norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8), ciascun offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in virtù del presente regolamento. In caso di aggiudicazione la cauzione resta acquisita per il titolo d’importazione. 2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata se l’offerente non è aggiudicatario.
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