Art. 6
In vigore dal 29 giu 2011
La Commissione, alla luce dell’attuale situazione e dell’andamento prevedibile del mercato mondiale e unionale dello zucchero, per ogni gara parziale e per codice NC a otto cifre fissa un dazio doganale minimo o decide di non fissare un dazio doganale minimo e a tal fine adotta un regolamento di esecuzione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Nel regolamento di cui al primo comma la Commissione fissa inoltre, se necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso la cauzione di cui all’ è svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.
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