Art. 5

In vigore dal 29 giu 2011
1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sulla validità delle offerte sulla base delle condizioni stabilite all’. Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati. Quando le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida ne informano l’offerente. 2.   Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’, paragrafi 1 e 2, l’autorità competente comunica per fax alla Commissione le offerte ricevibili presentate. La comunicazione non riporta i dati di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i). 3.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. In assenza di offerte, l’autorità competente ne informa la Commissione per fax entro lo stesso termine.
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