Art. 3
In vigore dal 29 giu 2011
1. Le offerte relative alla presente gara sono inviate all’autorità competente di uno Stato membro per fax o per posta elettronica.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2. L’offerta è ricevibile solo alle seguenti condizioni:
a)
essa reca:
i)
il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA dell’offerente;
ii)
il quantitativo di zucchero per il quale è presentata l’offerta, compreso tra un minimo di 20 monellate e un massimo di 45 000 tonnellate;
iii)
il dazio doganale proposto, in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al secondo decimale;
iv)
il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero;
b)
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’, paragrafo 1;
c)
l’offerta è corredata da una domanda di titolo d’importazione per il quantitativo e il dazio doganale corrispondenti, recante gli elementi di cui all’, paragrafo 2;
d)
l’offerta è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;
e)
l’offerta contiene un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
f)
l’offerta non prevede altre condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.
3. Non sono ricevibili le offerte non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
4. L’offerente non può presentare, per una stessa gara parziale, più di un’offerta per codice NC a otto cifre.
5. Una volta presentate, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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