Art. 3

In vigore dal 29 giu 2011
1.   Le offerte relative alla presente gara sono inviate all’autorità competente di uno Stato membro per fax o per posta elettronica. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   L’offerta è ricevibile solo alle seguenti condizioni: a) essa reca: i) il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA dell’offerente; ii) il quantitativo di zucchero per il quale è presentata l’offerta, compreso tra un minimo di 20 monellate e un massimo di 45 000 tonnellate; iii) il dazio doganale proposto, in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al secondo decimale; iv) il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero; b) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’, paragrafo 1; c) l’offerta è corredata da una domanda di titolo d’importazione per il quantitativo e il dazio doganale corrispondenti, recante gli elementi di cui all’, paragrafo 2; d) l’offerta è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata; e) l’offerta contiene un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte; f) l’offerta non prevede altre condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento. 3.   Non sono ricevibili le offerte non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. 4.   L’offerente non può presentare, per una stessa gara parziale, più di un’offerta per codice NC a otto cifre. 5.   Una volta presentate, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
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